La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che estera, è normato dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 , e può essere effettuata tramite due tipologie di esercizi:
punti di vendita esclusivi: sono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e che costituiscono la rete di vendita dedicata all’informazione;
punti vendita non esclusivi: sono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita in maniera non prevalente di quotidiani e/o periodici, assicurando parità di trattamento alle diverse testate nell’ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
I punti di vendita non esclusivi possono quindi vendere quotidiani e/o periodici e devono essere abbinati alle seguenti attività:
rivendite di generi di monopolio;
rivendite di carburanti e di oli minerali;
bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, quali in particolare ristoranti, rosticcerie e trattorie;
strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
L’attività di vendita è soggetta a segnalazione anche se effettuata a carattere stagionale.
Esenzione dalla segnalazione
Non è invece necessario presentare la SCIA in caso di:
vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
La rivendita della stampa quotidiana e periodica consente l’esercizio della vendita di pastigliaggi confezionati e di bevande preconfezionate e preimbottigliate.
Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39