I requisiti morali sono quelli richiesti per l’iscrizione al Ruolo Provinciale, previsti all’art. 8, commi 2
e 3 della L. R. 23 febbraio 1995 n. 24 :
Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20
febbraio 1958, n. 75;
risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non
sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.
Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39