Col termine “Sentenza di divorzio” si intendono:
- le sentenze di scioglimento del matrimonio civile;
- le sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- le sentenze di divorzio pronunciate da tribunali esteri;
le sentenze di nullità ecclesiastica delibate dalla Corte di Appello.Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la sentenza deve essere annotata ai margini dell’atto di matrimonio.L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio.
Per le sentenze pronunciate in Italia la documentazione è inviata al Comune, presso cui è stato registrato l’atto di matrimonio, direttamente dall’Autorità Giudiziaria.
Per le sentenze pronunciate all’estero la documentazione è inviata al Comune dal Consolato Italiano o presentata direttamente dall’interessato: consiste in una domanda, indirizzata al Sindaco, con in allegato una copia autenticata del provvedimento tradotto in italiano ed eventualmente legalizzato, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la sentenza straniera non è contraria ad altra sentenza definitiva di un Giudice italiano o che non è pendente un giudizio di divorzio fra i coniugi in Italia.
Se la sentenza straniera ha i requisiti stabiliti dalla L. 31 maggio 1995 n. 218 o dal Regolamento (CE) 27 novembre 2003 n. 2201 , sarà trascritta, annotata sull’atto di matrimonio e comunicata all’Ufficio Anagrafe.
La sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale deve essere “passata in giudicato”.
Il cittadino può verificare l’avvenuta variazione di stato civile, presentandosi all’Ufficio di Stato Civile per accertarsi se la sentenza che lo riguarda sia stata inviata dal Tribunale.
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Il cittadino che ha celebrato il matrimonio nel Comune o, se celebrato all’estero, lo ha trascritto nel Comune, e che ha avuto una sentenza di divorzio.
A chi deve essere presentata
Il cittadino può verificare l’avvenuta variazione di stato civile presso l’ufficio Stato Civile del Comune.
Come deve essere presentata
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Requisiti
Non sono previsti requisiti particolari.
Oneri, diritti, pagamenti
Non sono previsti costi.